HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeFormazione sicurezza: criterio della mansione prevale su codice ATECO
Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Ottobre 2025
Formazione sicurezza: criterio della mansione prevale su codice ATECO
L'interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2025 chiarisce che, per il personale docente, la durata dei corsi di sicurezza dipende dai rischi effettivi delle mansioni svolte, non dalla classificazione settoriale dell'istituzione di appartenenza.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 1/2025, ha fornito all'Università degli Studi di Udine importanti chiarimenti sulla formazione obbligatoria per il personale docente di scuole e università, risolvendo un dubbio interpretativo di rilievo pratico per tutte le istituzioni educative.Nodo interpretativo: codice ATECO o mansioni effettive - La questione posta all'attenzione ministeriale origina da un'apparente contraddizione normativa. L'Accordo Stato-Regioni (atti n. 59/CSR del 17.04.2025) classifica il settore Istruzione (sezione P, codice ATECO 85) come attività a rischio medio, prevedendo per il personale una formazione specifica di almeno 8 ore. Tuttavia, lo stesso Accordo, al punto 2.1.1 sulle "Condizioni particolari", stabilisce che i lavoratori non svolgenti mansioni comportanti presenza nei reparti produttivi possano frequentare i corsi per rischio basso, ferma restando la valutazione dei rischi del datore di lavoro. Questa apparente antinomia ha generato incertezze applicative: il personale docente deve seguire corsi di 8 ore perché il settore scolastico è classificato a rischio medio, oppure può accedere ai percorsi ridotti per rischio basso considerando le mansioni svolte?Principio della formazione "sufficiente e adeguata" - Il Ministero richiama anzitutto il fondamento normativo dell'obbligo formativo contenuto nell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, secondo cui il...