La sentenza della Cassazione penale 7.12.2018, n. 54803 mette in evidenza alcune significative contraddizioni sul tema della sufficienza e adeguatezza della formazione erogata al personale e sulla cruciale misurazione di efficacia. Nel caso specifico, è emerso che un lavoratore neoassunto dopo appena due giorni era stato adibito da solo alla conduzione di una pressa, senza una verifica pratica preventiva e in assenza di affiancamento e supervisione, come era invece previsto dalla procedura per la formazione implementata dall’azienda: introducendo egli la mano sotto lo stampo e premendo inavvertitamente con il piede il comando, ha azionato la macchina che, eseguendo un nuovo ciclo, ha causato l’infortunio.
Pur essendosi qualificato come stampatore, l’addetto non mostrava alcuna competenza specifica, situazione accertata dai colleghi; di conseguenza, l’esigua formazione ricevuta, sole 4 ore di corso generale sul funzionamento dei macchinari, è risultata palesemente carente e non in grado di evitare l’evento. Nel confermare la condanna del datore di lavoro per lesioni colpose, la sentenza evidenzia il principio secondo cui l'obbligo di formazione non si esaurisce nel veicolare conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, ma si sostanzia nella verifica che i contenuti siano stati completamente recepiti dall’operatore, con un riscontro pratico sotto la supervisione di un tutor. L’obbligo di formazione non è...