Diritto del lavoro e legislazione sociale 27 Maggio 2025

Formazione sicurezza: obbligo anche per i Consigli di amministrazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni estende l’obbligo formativo sulla sicurezza ai membri del CdA delle società di capitali, richiamando responsabilità diffuse e la necessità di assetti organizzativi adeguati, anche in caso di deleghe interne.

L’Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025 ha riacceso l’attenzione sull’obbligo di formazione dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza, ponendo nuovi interrogativi applicativi nelle società di capitali dotate di un consiglio di amministrazione. Il nodo cruciale resta l’individuazione della figura datoriale ai fini prevenzionistici, elemento non secondario in quanto fondante per la determinazione degli obblighi formativi in capo ai soggetti coinvolti nella governance societaria.La giurisprudenza prevalente, in coerenza con la normativa civilistica, ritiene che, in assenza di un amministratore unico, l’intero consiglio di amministrazione rivesta la qualifica di datore di lavoro, in quanto organo dotato di poteri gestori e di spesa, requisiti essenziali per assumere la posizione di garanzia delineata dall’art. 2, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008. Da ciò deriva un’estensione generalizzata dell’obbligo formativo a tutti i consiglieri, a meno che non sia adottata una valida delega di funzioni.Tale delega, per essere efficace, non può esaurirsi in una mera deliberazione formale. Essa deve risultare coerente con l’assetto organizzativo della società e deve ricadere su un consigliere effettivamente investito di poteri gestionali significativi, sia sotto il profilo decisionale che finanziario. Solo in presenza di queste condizioni è possibile concentrare su un singolo soggetto la responsabilità datoriale in materia di sicurezza. Tuttavia, la legittimità...

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