Con istanza di interpello, l’Università di Siena ha chiesto l’applicazione di una deroga al limite di 35 partecipanti massimi alle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, si richiede “la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.
Il Ministero del Lavoro, facendo espresso rimando alle previsioni dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, ricorda che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stabiliti dai contenuti di apposito Accordo Stato-Regioni che, a oggi, sono definiti dall’Accordo del 21.12.2011, in attesa di pubblicazione del nuovo accordo, la cui pubblicazione era attesa entro il 30.06.2022.
In funzione delle previsioni dell’attuale Accordo Stato-Regioni in vigore, dispone che “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis...) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità” e che “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
In funzione di questi aspetti, la Commissione si espone sui 2 ambiti di richiesta, relativi, rispettivamente, al numero massimo di partecipanti e alle modalità attuative della formazione: confermando il numero massimo di partecipanti in aula pari a 35, ricorda, inoltre, che le modalità operative di organizzazione dell’attività possono essere gestite solo dai soggetti organizzatori.
Infatti, “la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Pertanto, ritiene di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione. La Commissione ribadisce, altresì, quanto già esplicitato nell’interpello 18.04.2024, n. 2 e, pertanto, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7.07.2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
Giova, da ultimo, ricordare, che l’interpello in commento è stato preceduto da un ulteriore interpello presentato nel maggio 2024 (interpello n. 2/2024) dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Anche in questo contesto la commissione aveva confermato il numero massimo di 35 partecipanti.
