Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Maggio 2025
Formazione valida anche durante il distacco
Una sentenza del Tribunale di Firenze accerta la regolarità del percorso formativo di un apprendista, respingendo le contestazioni su periodi di distacco e attività preliminari.
La sentenza del Tribunale di Firenze 4.04.2025, n. 496 affronta un tema rilevante nell’ambito del diritto del lavoro: l’effettività della formazione nell’ambito del contratto di apprendistato, anche in presenza di periodi di distacco presso terzi. La vicenda nasce da un ricorso presentato da un lavoratore che contestava la validità del proprio contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto il 31.01.2014 con una durata quinquennale. Il lavoratore ha affermato di non aver ricevuto la necessaria formazione, chiedendo che il rapporto venisse qualificato come subordinato a tempo indeterminato a partire dal 3.02.2014, con conseguente pagamento di differenze retributive.Prove documentali e testimonianze coerenti - La società ha prodotto il registro della formazione interna, corredato da firme, argomenti trattati e numero di ore svolte. A ciò si sono aggiunti gli attestati di partecipazione ai corsi esterni e le dichiarazioni testimoniali rilasciate da colleghi direttamente coinvolti nell’affiancamento del lavoratore.Le testimonianze sono state valutate anche in base al ruolo ricoperto dai soggetti chiamati a riferire. Particolare valore è stato attribuito alle parole di chi aveva lavorato nei cantieri accanto all’apprendista, poiché in grado di fornire elementi concreti sull’effettivo svolgimento delle attività formative.Questi elementi hanno permesso di accertare che il contratto di apprendistato sia stato sottoscritto correttamente, insieme al...