Alla natura giuridica della scissione, nonostante la sua opposta dinamica strutturale di frammentazione dei patrimoni, in luogo della loro concentrazione, sono adattabili le medesime rappresentazioni giuridiche in ordine alla fusione.
È la stessa tecnica normativa di rinvio alle norme sulla fusione a cui il Codice Civile ricorre per disciplinare la gran parte degli istituti che concorrono a dare identità giuridica alla scissione. Anche in dottrina vi è l’opinione comune che le vicende che prendono forma nella fusione e nella scissione sono in qualche misura tra loro speculari e che, quindi, la configurazione della scissione può essere ricostruita facendola dipartire dalla fusione. Ne deriva che anche la scissione, come vicenda essenzialmente riorganizzativa di assetti societari, si pone in maniera del tutto antitetica a una concezione autenticamente traslativa di beni, diritti e rapporti, dovendosi intravedere anche in essa sempre una vicenda successoria di tali situazioni giuridiche inidonea a innescare meccanismi impositivi. Tale effetto si raccorda a entrambe le forme di scissione espressamente contemplate nell’art. 2506 c.c. per il quale: “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (cd. scissione totale) o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società (cd. scissione parziale) e le relative azioni o quote”.A proposito delle forme della scissione e al di là delle 2 specificazioni strutturali rinvenibili nella norma, appare rilevante considerare come all’operazione venga raccordato un carattere polimorfo o polifunzionale (configurazione rappresentata da F. D’Alessandro, Presidente dell’allora...