Diritto privato, commerciale e amministrativo
19 Dicembre 2025
Foro del consumatore: è competente il giudice del luogo dell'edificio
Per il Codice del Consumo, il foro del consumatore si determina con riguardo alla residenza o al domicilio del consumatore, da intendersi - per il Condominio - il luogo dell'edificio, ove si ricevono le forniture e vi sono i servizi comuni.
Nel caso di erogazione di gas o di altre forniture a un condominio, per il Codice del consumo, i condomini sono da considerarsi “consumatori” e il somministrante come “professionista”, con la conseguenza che bisogna individuare, nel caso di condominio, la residenza o il domicilio del “consumatore” in modo da adire correttamente il giudice che deve decidere su una controversia avente ad oggetto la fornitura. Bisogna fare riferimento all’amministratore, come rappresentante dei condomini “consumatori”, o al luogo dove vengono erogate le forniture? Dubbio di non poco valore in considerazione che, in caso di errore, si può essere condannati al pagamento delle spese processuali.La Cassazione civile sez. III, con sentenza 10.12.2025, n. 32083, è intervenuta proprio in un caso simile per decidere sulla competenza del giudice laddove “consumatore” è il condominio. Infatti, una società somministrante ha inizialmente agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas in forza di un contratto di somministrazione concluso con il condominio. Durante il giudizio, si rilevava che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori,...