Diritto privato, commerciale e amministrativo 29 Marzo 2025

Frazionamento del credito e ammissibilità di plurimi giudizi

Il frazionamento di un credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale è sanzionato giurisdizionalmente, se comporta un abuso del diritto, con differenti rimedi processuali, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 19.03.2025 n. 7299).

Il creditore che fraziona il proprio credito per ottenere più decreti ingiuntivi anziché un unico decreto al fine di lucrare sulla spese liquidate nei diversi procedimenti, opera un abuso del diritto per contrarietà al principio costituzionale del giusto processo.La giurisprudenza tende a sanzionare tale comportamento processuale dichiarando improcedibile il secondo giudizio instaurato, per contrasto al principio di buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante il rapporto tra le parti ma anche nell’eventuale fase del conflitto.Altro orientamento giurisprudenziale tende invece ad ammettere la possibilità di frazionamento quando le ragioni di credito pur derivando dal medesimo rapporto contrattuale abbiano fonti diverse (ad es. contrattuale ed extracontrattuale).Le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario sanzionare il comportamento processuale del creditore, senza però inficiare il suo diritto sostanziale di credito. Ha ritenuto la Corte che, in linea di principio, debba essere sposata la tesi dell’improponibilità della domanda abusivamente frazionata, purché tale pronuncia sia di puro diritto e sia volta a costringere il creditore a riproporre o riassumere la seconda domanda nella prima causa incardinata.È però evidente che se vengono emessi 2 decreti ingiuntivi e solo il secondo venga opposto, l’improcedibilità del secondo non permetterebbe la riassunzione nel primo processo, ormai passato in giudicato per mancata opposizione, e la...

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