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Lavoro 03 Agosto 2023

Fringe benefit ai lavoratori: le indicazioni delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle disposizioni previste dalla L.85/2023, pubblica le istruzioni operative per la corretta gestione del fringe benefit per i lavoratori con figli a carico.

Con la circolare 1.08.2023, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni operative per la corretta applicazione della soglia di esenzione del fringe benefit ex art. 51, c. 3 del Tuir a 3.000 euro per tutti i lavoratori con figli a carico.
I contenuti della circolare destano però non pochi dubbi in merito ai requisiti soggettivi di applicazione della soglia di esenzione, sia in relazione al concetto di figlio a carico, che a quello di lavoratore avente diritto alla misura: la circolare infatti, oltre a ricordare (così come previsto dall’art. 40 D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023) che l’innalzamento del limite ha validità per il solo periodo d’imposta 2023 e a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, si spinge oltre il dettato normativo, specificando che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati.

In relazione all’ambito oggettivo, la circolare ricorda che rientrano nella definizione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, oltre a beni e servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Questo implica che le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno essere intestate al coniuge o ai familiari di cui all’ art. 12 del Tuir; questa misura conferma di fatto le disposizioni già previste lo scorso anno in materia.
L’Agenzia specifica, inoltre, che le eventuali somme pagate dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 e già oggetto di rimborso in relazione alle disposizioni normative dello scorso anno, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l’anno 2023 prevista dall’art. 40 D.L. 48/2023.
Ulteriore passaggio della circolare specifica che le somme erogate entro la soglia di 3.000 euro non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato soggetto ad imposta ordinaria e nemmeno al raggiungimento del limite di reddito ammesso a imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali comunali e regionali prevista per i premi di risultato.

In relazione all’ambito soggettivo, la circolare esprime chiaramente che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che ai titolari di redditi assimilati, creando un punto di rottura rispetto al dettato normativo dell’art. 40 del decreto Lavoro.
Si ricorda, inoltre, che i fringe benefit possono essere erogati individualmente al singolo lavoratore, oppure per categorie omogenee o alla totalità dei lavoratori se in applicazione di un piano di welfare aziendale.

Veniamo ora al requisito essenziale, ovvero quello di avere figli fiscalmente a carico: a tal proposito l’Agenzia ricorda che l’art. 12, c. 2 del Tuir definisce fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili); tale limite è innalzato a 4.000 euro qualora il figlio non abbia compiuto 24 anni.
Inoltre, in base al principio di unitarietà del periodo d’imposta, l’effettivo carico fiscale deve essere verificato con riferimento al 31.12.2023 (trattandosi di misura valida per il solo anno 2023).
Un passaggio della circolare chiarisce inoltre a quanto ammonta il limite di esenzione del fringe benefit nel caso in cui i figli siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori: in base alle disposizioni della circolare non fa fede la detrazione effettiva per figlio a carico, ma quella che potenzialmente il lavoratore potrebbe avere.
In buona sostanza il diritto alla detrazione prevale sull'effettiva percezione della stessa, garantendo la soglia di esenzione a 3.000 euro per tutti quei lavoratori che sono genitori di figli con reddito inferiore a 2.840,51 (o 4.000 euro se under 24).