Fringe benefit con carta di debito nominativa: l’Agenzia dice sì
Con risposta all’interpello n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.
Richiesta - L'Istante intende affidare la gestione del piano di welfare e l'assegnazione dei fringe benefit ai propri dipendenti a un provider, con riconoscimento degli stessi tramite una carta di debito nominativa.Viene chiesto:- se possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo;- se l’azienda possa considerarsi esentata dall'obbligo di applicazione della ritenuta (art. 23 D.P.R. 600/1973) sul valore dei beni e dei servizi che lo stesso intenderebbe assegnare ai propri dipendenti.Per ottenere questa risposta, vengono riepilogate le condizioni della carta:- è utilizzabile solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell'assegnazione dei fringe benefit messi a disposizione dall'Istante, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato;- non è utilizzabile per fini diversi e non è monetizzabile e/o convertibile, anche solo parzialmente, in denaro;- è vietato l’utilizzo promiscuo, ossia utilizzo del budget di spesa figurativo e risorse diverse (denaro e/o moneta elettronica) estranei alle politiche di welfare;- è nominativa e utilizzabile unicamente dal dipendente, quindi non cedibile o commercializzabile;- è permesso l’utilizzo soltanto presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito del provider. La lista degli esercenti che rispondono alle condizioni previste è individuabile all'interno della piattaforma digitale nell'area riservata dedicata ad ogni...