Paghe e contributi 08 Novembre 2023

Fringe benefit e bonus benzina 2023: l’Inps detta le istruzioni

Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’art. 40 D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023, e istruzioni sull’imponibilità previdenziale del “bonus carburante” di cui all’art. 1 D.L. 5/2023, convertito dalla L. 23/2023.

L’Inps ha pubblicato in data 6.11.2023 il messaggio n. 3884 con cui fornisce le istruzioni relative ai conguagli per i casi di erogazione del “bonus carburante” e per i casi in cui il valore dei fringe benefit erogati ai lavoratori risulti superiore ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023.

In premessa il messaggio ricorda le regole generali fissate dall’art. 51, c. 3 del Tuir in relazione all’istituto del fringe benefit, ovvero:
  • in caso di superamento della soglia prevista, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare l’intero valore del fringe benefit al prelievo previdenziale e non solo la quota eccedente;
  • per la determinazione dell’eventuale superamento del limite normativo, il datore di lavoro dovrà tener conto anche di quei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Tale disciplina generale è stata modificata dal D.L. 48/2023 convertito dalla L. 85/2023, il quale all’art. 40, c. 1 ha fissato un nuovo tetto massimo di esenzione, limitando gli effetti normativi alle disposizioni per l’anno in corso. Questo limite è, difatti, differenziato in base alla platea dei lavoratori:
  • lavoratori con figli a carico ex art. 12 del Tuir, il cui tetto massimo di esenzione è innalzato a 3.000 euro: per questi lavoratori sono inclusi anche i rimborsi relativi al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • generalità dei lavoratori, per i quali si applica l’ordinario regime previsto dall’art. 51 del Tuir e cioè l’esenzione fino a 258,23 euro; giova ricordare che, in quest’ultimo caso, sono escluse tutte le erogazioni in denaro collegate ai rimborsi per utenze come sopra identificate.
L’Istituto interviene poi sul trattamento fiscale e previdenziale applicabile al “bonus carburante”, così come previsto dall’art. 1, c. 1 D.L. 5/2023.
Il bonus, erogato nel 2023, concorre sempre, come già comunicato mediante precedenti documenti di prassi, alla formazione del reddito per il calcolo dei contributi, mentre dal punto di vista fiscale risulta imponibile solo se risulta superiore alle già menzionate soglie.
Il documento di prassi Inps prevede un’ulteriore importante precisazione: qualora la somma del bonus carburante e della totalità degli ulteriori fringe benefit erogati al lavoratore (anche mediante ulteriori buoni carburante) non superi la soglia massima di esenzione prevista per l’anno in corso, tale bonus non sarà da intendersi imponibile dal punto di vista previdenziale, perché rientrante nelle disposizioni normative ordinarie.
Su questo passaggio è doverosa la riflessione secondo cui, avendo capienza, sarebbe appropriato considerare il bonus come un fringe benefit generico.

Per quel che concerne le operazioni di conguaglio, il datore di lavoro, considerato che dovrà tener conto anche di quei beni e servizi erogati da precedenti datori di lavoro (qualora comunicati dal lavoratore), in caso di superamento del limite, dovrà provvedere al versamento dei contributi, ma esclusivamente sul valore dei fringe benefit da lui erogati. Per quel che attiene l’aspetto fiscale, le trattenute sull’Irpef dovranno essere calcolate invece sull’intero importo.
In sostanza, come citato nel messaggio, il datore di lavoro deve:
  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese l’importo dei fringe benefit erogati nel 2023;
  • trattenere al lavoratore dipendente la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Infine, vengono riferite anche le modalità di esposizione nel flusso UniEmens; la sezione delle variabili contributive della denuncia di competenza dicembre 2023 dovrà essere valorizzata singolarmente come segue in funzione dei codici a seguire, già utilizzati per le operazioni di conguaglio dei fringe benefit operate nello scorso anno:
  • FRIBEN: per la competenza specifica, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del benefit per la medesima mensilità di competenza;
  • FRBDIM: eventualmente assieme al precedente, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale;
  • FRBMAS: serve per riportare parte dell’eccedenza massimale, nell’imponibile per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.
Indicazioni dettagliate sono poi rivolte ai datori di lavoro del settore agricoltura.