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08 Gennaio 2024
Fringe benefit e stock option: compilazione della CU 2024
Con messaggio 4.01.2024, n. 32, l’Inps fornisce le istruzioni di compilazione dei quadri relativi a fringe benefit e stock option per i lavoratori cessati nel corso dell’anno 2023.
Con documento di prassi, l’Inps interviene in materia di fringe benefit e stock option relativamente alle somme erogate a lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro durante l’anno 2023.
Partendo da una breve analisi sulla definizione di reddito di lavoro dipendente e sul principio di onnicomprensività, l’Istituto ricorda le modifiche operate dal legislatore (limitatamente al periodo di imposta 2023) in tema di fringe benefit e ricorda che “oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi”.
A tal proposito, giova ricordare che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, il legislatore per l’anno 2023 ha innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 del Tuir (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 1.08.2023, n....