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Lavoro
17 Novembre 2023
Fringe benefit, quale tassazione per gli amministratori di società
Facciamo seguito al webinar “Welfare e fringe benefit: casi pratici di opportunità e convenienza”, tenuto il 26.10.2023 e rispondiamo ad alcune domande poste dai partecipanti.
L’art. 50 del Tuir fa rientrare nei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tra gli altri, anche le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità.
L’equiparazione ai redditi di lavoro dipendente e la specifica disposizione di legge consente di applicare il principio di onnicomprensività del reddito, con la conseguenza che costituiscono, quindi, reddito tassabile tutte le “somme o valori” in qualunque modo riconducibili alla carica di amministratore, a eccezione di quei valori che tassativamente la legge esclude da imposizione fiscale, totalmente o parzialmente.
Il termine “somma” è riferito al denaro, mentre il termine “valori” è riferito ai beni, ai servizi e alle altre utilità fruiti gratuitamente, in tutto o in parte, all’amministratore.
In relazione all’erogazione di fringe benefit, è importante sottolineare come i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di cui sopra.
L’Agenzia delle Entrate, con la...