Imposte dirette 29 Marzo 2024

Fringe benefit sui prestiti ai personale dipendente

Con la circolare 7.03.2024, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.03.2024, n. 5/E, ha fornito le istruzioni operative alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi. Nello specifico, con il D.L. 145/2023 è stato modificato l’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo del Tuir, variando, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, la gestione dei finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e modificando la modalità di quantificazione del fringe benefit connesso a essi. L’ambito applicativo della norma fa riferimento a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata e i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni. Rientrano in tale ambito applicativo a titolo di esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio. Ricordiamo innanzitutto che la regola in vigore fino al 2022 prevedeva che, per i prestiti eventualmente concessi ai dipendenti, si dovesse determinare il compenso in natura, confrontando gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascuna annualità con quelli calcolati in base al tasso di interesse effettivamente applicato al prestito e considerando il 50% di tale differenza. Pertanto, la formula da applicare era la seguente: [(interessi al TUR al...

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