Infatti, l’art. 12 prevede che, in deroga (solo per l’anno 2022) a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir, “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro”.
L’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro è possibile se:
- il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in coerenza con la finalità per le quali sono state corrisposte;
- i fringe benefits sono rivolti ai lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2022, quindi, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere la somma complessiva di 800 euro (600 + 200).
