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Diritto 22 Gennaio 2021

Frode fiscale e definizione del medesimo disegno criminoso

L’istituto della continuazione non può essere applicato quando i reati tributari sono stati realizzati attraverso due distinte attività d’impresa.

L’unificazione di reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., compresi gli illeciti aventi matrice tributaria, comporta una sorta di mitigazione della pena applicabile rispetto al cumulo materiale delle pene. Il mancato riconoscimento di tale condizione non è quindi auspicabile per il soggetto che si ritrova a essere giudicato per una pluralità di reati. La riconduzione di un unitario pluralismo delittuoso rappresenta in termini difensivi un vivo auspicio, a cagione della mitigazione di pena che consegue all’accertamento di una serie di circostanze che consentano di individuare la configurazione di un medesimo disegno criminoso. In ipotesi di reati tributari, tuttavia, qualora gli illeciti (ad esempio l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) siano posti in essere attraverso due distinte imprese, si paleserebbe uno “scollamento di contesto” che avrebbe l'effetto di dividere, in un certo senso, l’ambito di consumazione degli illeciti fiscali richiamati. Tenendo conto di tali considerazioni, la III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 29.12.2020, n. 37612, ha fissato un importante principio stabilendo che in tema di continuazione, non può ritenersi verificato un medesimo disegno criminoso, prettamente desunto da elementi indizianti, nel momento in cui sia accertato che i reati tributari (nello specifico previsti e puniti ai sensi dell’ art. 2 D.Lgs. 74/2000) siano stati realizzati...

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