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Diritto 05 Gennaio 2021

Frode fiscale? L’accordo transattivo esclude la condanna

Il concreto tentativo di provvedere alle incombenze tributarie nonostante la conclamata crisi d’impresa dovrebbe consentire di evitare la responsabilità penale correlabile a omessi versamenti d’imposta.

L’operatività dell’esimente della forza maggiore interviene ancora una volta come elemento dirimente rispetto alla punibilità di un imprenditore che, seppur tentando in tutti i modi di assolvere ai propri obblighi, aveva poi fallito nel proprio intento per cause a lui non imputabili. La fattispecie di cui si è fatto cenno è quella che ha dato luogo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 35696 - III Sez. Pen., depositata il 14.12.2020. La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società di capitali che risultava aver omesso, nei termini prescritti, il versamento dell’Iva per un ammontare di oltre 250.000,00 Euro. Rinviato a giudizio per rispondere, tra le altre imputazioni, del delitto di omesso versamento Iva ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, l'imputato si era difeso sostenendo la ricorrenza di un'ipotesi di forza maggiore, oltre alla mancanza di dolo di evasione, elemento quest’ultimo indispensabile per essere chiamati a rispondere di un'ipotesi di evasione fiscale penalmente rilevante. In particolare, la linea difensiva veniva basata su precise evenienze fattuali che avevano inciso sul verificarsi dell’evento delittuoso contestato: - in primo luogo, la ricorrenza di eventi ricompresi nel novero della scriminante della “forza maggiore”; - secondariamente, anche la carenza di dolo, vista la mancata riscossione, da parte della società rappresentata dall'imputato, di...

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