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Diritto
24 Marzo 2023
Frode fiscale: risultanze amministrative e graduazione della pena
La sanzione amministrativa-tributaria e i rispettivi criteri di irrogazione possono influire sulle valutazioni del giudice penale con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con un interessante passaggio inserito nella sentenza 13.02.2023, n. 5899, la Cassazione Penale ha accolto l'indirizzo in base al quale il giudice penale, nel graduare la pena inflitta a seguito di condanna per frode fiscale, per via delle innegabili interazioni tra procedimento amministrativo e processo penale, pur non potendo direttamente intervenire riguardo alla modifica della sanzione amministrativa irrevocabilmente e separatamente già irrogata nel differente procedimento tributario, può e deve tenere conto ai fini dell'applicazione della sanzione penale della misura di tale sanzione, utile per consentire allo stesso di attenersi al criterio di proporzionalità delle pene, di qualsiasi tipo queste siano.
In pratica, si suggerisce che, onde applicare e adeguare al meglio la sanzione penale al fatto eventualmente accertato, il giudice (penale):
può procedere con l’applicazione delle cc.dd. attenuanti generiche sancite ai sensi dell’art. 62-bis c.p. (si tratterebbe di misure che consentono di determinare la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto per lo specifico reato);
può adeguare gli aumenti di pena applicabili per i reati-satellite;
può tener conto anche delle condizioni economiche del reo affinché il trattamento sanzionatorio sia, nel suo complesso e in concreto, non soltanto meramente retributivo rispetto all’illecito commesso, ma anche in un certo senso...