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Diritto 15 Maggio 2020

Frode fiscale? Sì al patteggiamento anche in bianco

Non è necessario pagare il debito tributario per accedere alla procedura di applicazione della pena a richiesta ex 444 c.p.p.: ciò varrebbe anche per le ipotesi dichiarazione fraudolenta per “utilizzo di FOI” o “altri artifici”.

Gli effetti della riforma dei reati tributari operata con il decreto fiscale del 2020, iniziano già a delinearsi nella prassi con i tratti di maggior rilievo della norma. L’indirizzo di sintesi che compare nel nostro titolo, peraltro non esente da critiche e riserve, emerge da un documento dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (relazione 13.01.2020, n. 3); nello specifico, si tratta del resoconto sulle novità normative della L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" con riflessi sui profili penalistici.
La riforma 2019, modificando l’art. 13, c. 2 D.Lgs. n. 74/2000, ha di fatto esteso il novero dei reati che si estinguerebbero con l’integrale pagamento del debito tributario, qualora tale adempimento sia eseguito prima che l’interessato abbia avuto notizia dell’apertura del procedimento a suo carico. I reati cui si fa riferimento, in particolare, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del medesimo decreto).
Nel testo della relazione viene tuttavia utilizzata una formula evidentemente dubitativa sulla procedura di accesso al patteggiamento, indicando letteralmente che "la riforma pare influire anche sul profilo dell’accesso al patteggiamento", in considerazione del fatto che l’eventuale pagamento non costituirebbe ex post condizione per accesso al patteggiamento, conducendo in via diretta all'estinzione del reato. In questa prospettiva, si rileva come l’art. 13-bis, c. 2 D.Lgs. 74/2000 preveda espressamente che l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., può essere chiesta dalle parti solo quando ricorre la circostanza di cui al comma 1 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti), nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, cc. 1 e 2.
Ebbene, in tali ipotesi, l’estinzione del debito tributario, nei termini indicati, non potrebbe assumersi come condizione essenziale per il patteggiamento, costituendo direttamente una causa estintiva del reato: l’indirizzo, già perfettamente applicabile alle ipotesi degli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter, e 10-quater, viene quindi ora esteso anche alle disposizioni degli artt. 2 e 3. In considerazione del fatto che il pagamento del debito tributario integra in via radicale e pregiudiziale una causa espressa di non punibilità, logica vorrebbe che, allo stesso modo, fungesse anche da presupposto rispetto al patteggiamento che, fisiologicamente, non potrebbe mai riguardare un reato non punibile.