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Diritto 07 Settembre 2021

Frodi Iva e buona fede del destinatario

Il Fisco è tenuto a fornire elementi, anche di natura indiziaria, sia sulla fittizietà del fornitore, sia sulla consapevolezza del contribuente di partecipare a un'operazione illecita.

La Corte di Cassazione (ordinanza 17.08.2021, n. 22969), in applicazione della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha stabilito che in presenza di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, sorge "l’esigenza della tutela della buona fede del contribuente”. In applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno precisato che in tema di Iva, l’Amministrazione Finanziaria che contesta una fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un'evasione d’imposta. Nel caso in esame, un avviso di accertamento nei confronti di una società contestava sia l’indebita detrazione Iva, sia l’indeducibilità dei costi, in quanto le fatture erano da ritenersi relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società in oggetto impugnava tempestivamente l’avviso di accertamento eccependo il difetto di motivazione circa la prova fornita dall’Ufficio Tributario in ordine alla consapevole partecipazione alla frode. Il giudice di prime cure, accogliendo il ricorso proposto dalla contribuente, evidenziava l’esistenza del difetto di motivazione in...

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