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Diritto
05 Marzo 2021
Fruibilità dei dati bancari in difetto di autorizzazione
Non esiste alcuna preclusione, nemmeno al di fuori dell'iter ordinariamente previsto per l’esecuzione delle indagini finanziarie, fatta salva la prova di un concreto pregiudizio del contribuente.
La V Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza 10.02.2021, n. 3242, sancisce la validità dell’accertamento erariale operato ai fini Irpef e IVA anche in ipotesi in cui i dati contenuti nei rapporti bancari verificati sono stati acquisiti senza autorizzazione. Si precisa infatti che, in mancanza di una specifica preclusione normativa in materia, non è possibile propendere per la inutilizzabilità di tali tipologie di informazioni, eccezion fatta per le ipotesi in cui da ciò ne sia derivato un pregiudizio concretamente rilevabile in capo al contribuente ispezionato, o che sia messa in discussione la salvaguardia imprescindibile dei diritti costituzionalmente riconosciuti allo stesso, come per esempio l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
I giudici della Suprema Corte hanno poi avuto ulteriormente modo di chiarire 2 aspetti di rilievo: in primis, la circostanza secondo cui tale autorizzazione riguarderebbe soltanto i rapporti interni all’amministrazione procedente; in secondo luogo, il fatto che normativamente, ai fini delle disposizioni tributarie, non ha vigenza il principio sancito in campo processual-penalistico che si riferisce all'inutilizzabilità di prove irritualmente acquisite.
Nello specifico, la vicenda oggetto di controversia era improntata sulla mancata esibizione e tardiva produzione dell'autorizzazione promanante dall'autorità preposta, ai sensi...