FSBA: nuove procedure per la richiesta di AIS e ACIGS
Dal 1.07.2025 entreranno in vigore le nuove procedure di FSBA per la richiesta e l'erogazione delle prestazioni a tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
In 4 documenti pubblicati sul sito istituzionale di FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, sono illustrate le nuove procedure per la richiesta e l'erogazione delle prestazioni a tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.Segnatamente, in un primo documento sono contenute le istruzioni generali, affiancate dalle procedure specifiche previste per l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie (AIS) e per l’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie (ACIGS).Le nuove procedure entreranno in vigore dal 1.07.2025. Numerose sono le novità. L’ammontare dell’assegno resta pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, nei limiti stabiliti dall’art. 30 D.Lgs. 148/2015. Viene tuttavia meno la previsione di un massimale mensile fisso, sostituito dal riferimento ai massimali previsti dai rispettivi contratti collettivi, con riferimento all’art. 3, cc. 5-bis e 6 D.Lgs. 148/2015.Andando alle condizioni di erogazione delle prestazioni, va evidenziato che si richiede la regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, di 5 anni (in luogo dei previgenti 3 anni) rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di...