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Diritto 12 Gennaio 2021

Fusione di scatole vuote? Subordinata al test di operatività

Limiti alle operazioni societarie che coinvolgono una delle cosiddette "bare fiscali" e conseguenze per il diritto dell’incorporante all'utilizzo delle perdite fiscali dell'incorporata.

La Cassazione (V Sez. Civ., sentenza 24.12.2020, n. 29501) interviene su un caso di fusione di società, chiarendo che l’art. 172, c. 7 del Tuir, onde impedire atti di elusione fiscale, esclude la validità di procedure orientate alla fusione di società concretamente depotenziate, costituenti cc.dd. "scatole vuote", ormai prive di concreta operatività: inoltre, il diritto dell'incorporante di utilizzo delle perdite fiscali pregresse della società incorporata è necessariamente subordinato alla verifica di specifici requisiti. I giudici della Suprema Corte effettuano una ricostruzione dell’iter e delle verifiche esperibili nell’ambito di un'operazione di fusione rovesciata, qualora a ciò consegua l’imputazione di perdite di rilievo che, in tal caso, sono traslate dall'incorporata all’incorporante, offrendo spunti di riflessione sui presupposti normativi sottesi. Il citato art. 172, c. 7, in relazione a operazioni di fusione societaria, contiene un meccanismo di base che preclude una compensazione intersoggettiva delle perdite pregresse. La logica di tale forma di preclusione risiede nell'esigenza di un modello antielusivo specifico, diretto a osteggiare l’attuazione di una ben circoscritta ipotesi di abuso del diritto, consistente nello sfruttamento di precarie condizioni di soggetti societari privi di qualsivoglia consistenza e, per così dire, letteralmente...

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