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Imposte dirette 23 Luglio 2026

Fusioni transfrontaliere di fondi UCITS: nessuna ritenuta al concambio

La fusione di fondi UCITS irlandesi in fondi lussemburghesi è neutrale per gli investitori italiani: per la risposta n. 149/2026 il concambio 1:1 non è un evento realizzativo ex art. 10-ter L. 77/1983 e non sconta la ritenuta del 26%.

Con la risposta all’interpello 20.07.2026, n. 149 l'Agenzia delle Entrate ha consolidato il proprio orientamento in materia di riorganizzazioni di organismi di investimento collettivo, affrontando per la prima volta in modo espresso la fusione transfrontaliera “pura” tra OICVM esteri: sottofondi irlandesi incorporati in sottofondi lussemburghesi, gestiti dalla medesima management company, con concambio a rapporto fisso 1:1 e senza alcun conguaglio in denaro.In particolare, nel caso in esame una società di gestione autorizzata ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) amministrava sia un fondo lussemburghese sia alcuni fondi irlandesi. Per semplificare la gamma dei prodotti e ridurre i costi, veniva deliberata la fusione per incorporazione dei sottofondi irlandesi nei corrispondenti sottofondi lussemburghesi: pertanto, i fondi assorbiti venivano sciolti senza essere liquidati e trasferivano l'intero patrimonio ai fondi riceventi, mentre gli investitori ricevevano in cambio azioni dei fondi lussemburghesi secondo un rapporto fisso di uno a uno, senza alcun conguaglio in denaro. Considerato che tra i partecipanti vi erano investitori residenti in Italia, è stato chiesto di chiarire la necessità di considerare imponibili in capo a questi ultimi i proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove azioni ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. g), del Tuir e dell'art. 10-ter L. 77/1983.Sulla questione, la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa. Per i fondi...

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