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Diritto 31 Ottobre 2022

Garanzia del venditore-costruttore per vizi del bene compravenduto

La circostanza che il venditore sia il costruttore del bene compravenduto non gli attribuisce la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente. Quali sono, pertanto, le azioni da porre in essere in caso di vizi della cosa venduta?

La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 10.10.2022, n. 29349, è intervenuta sul caso relativo alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da parte di 2 acquirenti, che avevano acquistato un immobile con un impianto di condizionamento d'aria non funzionante. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente osservato come l'art. 1667 c.c. (in materia di appalti) sia inapplicabile nel rapporto tra acquirente e venditore, ponendosi in linea con l'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente. L'acquirente non può, pertanto, esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore e a favore del committente, ma anche a carico del costruttore e a favore dell'acquirente. Piuttosto, l’acquirente deve invocare la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1492 e seguenti del Codice Civile, con termini di decadenza e prescrizione diversi. È,...

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