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Diritto
22 Agosto 2022
Garanzia per vizi della cosa venduta: la prova grava sul compratore
In tema di vendita, la garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo a una responsabilità interamente disciplinata dalle norme sulla vendita. E’ indifferente la colpa del venditore, rilevando il dato obiettivo dell'esistenza di vizi.
Chi acquista un bene con vizi ha diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo per minore valore della cosa venduta. In tale caso, l’acquirente deve provare soltanto l’esistenza dei vizi. La responsabilità del venditore è conseguente alla prova oggettiva del vizio. Se, poi, il compratore agisce anche per il risarcimento dei danni, il venditore ha la possibilità di evitare tale condanna dimostrando di non avere alcuna colpa.
Bisogna premettere che, in materia di vendita, il venditore garantisce che la cosa venduta è immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata, sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
Il compratore potrà agire in giudizio solo per i vizi occulti, cioè i vizi che l'acquirente, al momento della stipula, non solo non conosceva effettivamente, ma non avrebbe potuto neppure rilevare utilizzando l'ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili.
Le azioni a tutela del compratore sono 2: per...