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Diritto
07 Settembre 2020
Garanzia per vizi e per mancanza di qualità: differenza
La prima assicura l'equilibrio contrattuale indipendentemente dalla colpa del venditore, mentre l'altra postula che l'inadempimento sia imputabile a colpa dell'alienante e non abbia scarsa importanza.
La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 16.12.2019, n. 33149, ritorna sulla differenza tra azione per vizi e azione per mancanza di qualità del bene venduto. La sentenza impugnata aveva erroneamente inquadrato la vicenda processuale nella garanzia di cui all'art. 1497 C.C., la quale attiene alle qualità intrinseche della cosa venduta esistenti al momento della conclusione del contratto. Mentre, infatti, la garanzia per vizi ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale (sinallagma) indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 C.C., rientrando nella disciplina generale dall'art. 1453 C.C., postula che l'inadempimento messo a base della domanda di risoluzione o di risarcimento del danno 1) sia imputabile a colpa dell'alienante e 2) abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente. Inoltre, poiché nell'ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente a oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata.
Il vizio redibitorio (art. 1490 C.C.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 C.C.), pur presupponendo...