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Società e contratti 12 Settembre 2026

Garanzie finanziarie annuali per gli impianti strategici in crisi

Il D.L. 154/2026, in vigore dal 29.08.2026, riscrive la lettera g) dell’art. 208 del Codice dell’ambiente: garanzie dovute solo all’avvio dell’impianto e ammesse su base annuale nelle amministrazioni straordinarie.

Due soli articoli, un impatto tutt’altro che marginale sul regime delle garanzie finanziarie in materia di rifiuti. Il D.L. 154/2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.08.2026, n. 199), in vigore dal 29.08.2026, reca “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale” e riscrive la lettera g) dell’art. 208, c. 11 D.Lgs. 152/2006.Momento in cui scatta l’obbligo - La prima novità riguarda tutti i titolari di autorizzazione unica. La nuova lettera g) precisa che le garanzie finanziarie richieste “devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”. Viene così superata la prassi che pretendeva la garanzia già in sede di rilascio dell’autorizzazione, con immobilizzazione di risorse per impianti mai avviati. Resta confermato il rinvio all’art. 14 D.Lgs. 36/2003, per le garanzie sulla gestione della discarica, anche nella fase successiva alla chiusura.Deroga per l’amministrazione straordinaria - Il cuore del provvedimento è nella seconda parte della disposizione. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 D.L. 207/2012, le garanzie finanziarie, comprese quelle sugli impianti di discarica ex art. 14 D.Lgs. 36/2003, possono essere prestate su base annuale.La facoltà opera per il periodo dell’amministrazione...

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