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Amministrazione e bilancio 21 Maggio 2026

General contractor e superbonus

I possibili effetti sul contenzioso pendente a seguito della pubblicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2026.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 29.04.2026, n. 17/E, ha inteso fornire importanti chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei casi in cui, nell’ambito dei lavori oggetto di superbonus, è intervenuta la figura del general contractor. La questione più delicata riguarda la detraibilità del cd. “margine” applicato dal general contractor. Agli albori del superbonus, appariva quanto meno prudente ritenere che l’appaltatore generale, che eseguiva e coordinava totalmente i lavori, avvalendosi di imprese subappaltatrici e di professionisti, nel riaddebitare gli oneri professionali al committente, non potesse applicare alcun margine, trattandosi di prestazioni “non delegabili” a un'impresa. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.06.2022, n. 23/E, era giunta a conclusioni un po’ ambigue che sono state male interpretate da numerosi uffici periferici. In buona sostanza, riferendosi alla figura del contraente generale, nessuna detrazione poteva essere riconosciuta al margine da questi applicato al momento del ribaltamento dei costi al committente, sia per quanto attiene ai professionisti sia per quanto riguarda le imprese subappaltatrici. Gli effetti finali prodotti nei confronti del committente dovevano essere i medesimi sia che i singoli soggetti coinvolti fatturassero direttamente nei suoi confronti, sia nel caso di intervento di un general contractor. La maggiorazione applicata da quest’ultimo veniva...

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