C'è un confine, sottile ma decisivo, che separa 2 figure molto diverse nel panorama del superbonus: il general contractor appaltatore e il general contractor "puro", che si limita a coordinare l'attività di soggetti terzi senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il committente. Una distinzione che, nella prassi dei controlli fiscali, era stata spesso ignorata. A correggere questa tendenza è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29.04.2026, n. 17/E, che riporta a sistema un'interpretazione già sostenuta dalla dottrina, ma che taluni uffici territoriali avevano continuato a disattendere.Il punto di partenza è l'art. 119 D.L. 34/2020, che disciplina le detrazioni del superbonus, e la possibilità di cedere il credito o applicare lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 dello stesso decreto. In questo contesto, la figura del general contractor era già stata affrontata dalla circolare 23.06.2022, n. 23/E, che aveva riconosciuto la possibilità, per queste imprese, di accedere al beneficio fiscale quando operano come vere appaltatrici, precisando al contempo che la marginalità del general contractor sui servizi tecnici professionali riaddebitati al committente rimaneva esclusa dalla detrazione. Il problema, e qui sta il nodo, è che quella circolare, insieme alla precedente circolare n. 30/E/2020, che aveva escluso dalla detrazione il margine di coordinamento del general contractor, era stata letta da diversi uffici in modo distorto, applicando...