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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Febbraio 2026

Geolocalizzazione delle guardie giurate secondo la L. 300/1970

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1511/2026, è intervenuto in merito alla compatibilità tra la geolocalizzazione dei mezzi delle guardie giurate e la prescrizione dell’art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Prosegue l’approfondimento dell’INL in merito alla compatibilità dei sistemi di geolocalizzazione con le prescrizioni previste dalla L. 300/1970. Dopo aver preso in esame i mezzi che trasportano rifiuti, la nota n. 1511/2026 chiarisce se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione, in dotazione alle guardie giurate al fine di garantire idonee comunicazioni radio tra la centrale operativa e il personale operativo costituisca un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore, al fine di determinare un’eventuale “equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione della procedura di cui all’art. 4, c. 1 L. 300/1970”.Nel merito, l’INL chiarisce innanzitutto che l’allegato A del D.M. 269/2010 (che regola l’attività degli istituti di vigilanza) prevede al punto 4.1.7 che “l'istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione); alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo...

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