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Diritto 23 Ottobre 2019

Gestione dell'impresa: artt. 2086 e 2381 C.C. a confronto

Il recente D.Lgs. 14/2019 amplia i doveri per l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, rispetto alla precedente normativa che individuava gli organi delegati agli adempimenti.

L'art. 2381, c. 5 C.C. sancisce: “gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”. Il novellato art. 2086 C.C. nel comma 2 prescrive: “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Vale precisare che le 2 norme hanno differenti origini: la prima va ricondotta alla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003, mentre la seconda rientra nella riforma della legge fallimentare con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. A prima vista potrebbero apparire come 2...

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