Anche quest'anno rimane lo scaglione massimo del 33% per i contribuenti iscritti in via esclusiva (al 24% per i pensionati e per gli iscritti ad altre forme obbligatorie).
L'art. 2, c. 57 L. 92/2012 ha stabilito che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al 33% e rimane tale anche per il 2019 e 2020, avendo raggiunto il massimo previsto dalla legge nell'anno 2018. Per i soggetti già pensionati o assicurati con altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1, c. 491 L. 147/2013 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, c. 57 L. 92/2012 e dell'art. 46-bis, c. 1, lett. g), D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012; di conseguenza, per tali categorie l'aliquota 2020 è confermata al 24%.
L'Inps ha diramato le aliquote da applicare nel corso dell'anno 2020 con la circolare 3.02.2020, n. 12. Si ricorda che, per chi non è pensionato o che non risulta già assicurato ad altra forma previdenziale obbligatoria, vi è l'ulteriore aliquota contributiva, pari allo 0,72%, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. Inoltre, la L. 81/2017 ha previsto, a decorrere dal 1.07.2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione...