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Lavoro 24 Dicembre 2019

Gestione Separata, i ricorsi per assegni familiari

I più frequenti temi del contendere con i passi da seguire in sede amministrativa così come precisati dall’Inps nel messaggio 4230/2019.

Il messaggio Inps 4230/2019 fornisce istruzioni per i ricorsi amministrativi riguardanti gli assegni nucleo familiare (ANF) dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Il ricorso deve essere presentato alla sede territoriale Inps che lo trasmetterà, tramite la sede regionale, al competente Comitato amministratore per la decisione.
La verifica del diritto alla prestazione familiare deve essere mirata ad accertare sia la presenza di requisiti soggettivi: iscrizione esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, c. 26, L. 335/95; versamento dell’aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%), destinata al finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare e della maternità; sia la presenza di requisiti oggettivi previsti dalla L. n. 153/1988 istitutiva dell’ANF per il reddito e la composizione del nucleo familiare.
In genere, il contenzioso che viene instaurato dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata è riassumibile nelle seguenti tipologie:
- contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Inps o essere titolari di pensione per il periodo di interesse;
- l'eventuale iscrizione ad altra gestione per periodi coincidenti non può determinare il riconoscimento della prestazione;
- assenza di copertura contributiva per il periodo richiesto .
I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, dall'art. 1, c. 3, L. 233/90; in caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio.
- Versamenti effettuati con aliquote diverse in relazione agli obblighi contributivi.
Le tipologie di soggetti tenuti al pagamento della contribuzione a favore della Gestione Separata e l’importo dell’aliquota contributiva variano in relazione all’attività svolta e alla posizione che il lavoratore ha, per altri rapporti, con l’Ente previdenziale; si distinguono i lavoratori iscritti alla sola Gestione Separata da quelli iscritti anche ad altra cassa previdenziale o già pensionati.
Poiché la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se l’aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo, è necessario verificare che i versamenti effettuati per l’anno di interesse siano comprensivi della stessa.
- Assenza requisito reddituale del nucleo familiare.
Il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1.07 di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30.06 dell’anno successivo.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi individuali di ciascuno dei componenti e deve essere inferiore alle fasce stabilite annualmente.
Si considera realizzato il requisito del 70%, se lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai coniugi o dal solo lavoratore richiedente; il diritto all’ANF è riconosciuto anche a un lavoratore iscritto alla Gestione Separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno solare di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995 sia uguale a zero.