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Lavoro
22 Novembre 2021
Gestione Separata Inps per avvocato esercente professione all'estero
L'avvocato che eserciti la professione anche in altro Stato e abbia conservato la residenza in Italia, svolgendovi l'attività, è tenuto all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione qualora non sia iscritto alla Cassa Forense.
L'art. 13 del Regolamento CEE del 29.04.2004, n. 883 stabilisce che: “la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in 2 o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi della sua attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”.
Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.09.2009 n. 987, adottato per indicare le modalità di applicazione del citato regolamento n. 833, al fine di definire la parte sostanziale dell'attività svolta in uno Stato membro ha introdotto per l'attività autonoma i seguenti criteri indicativi: fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati, con l'ulteriore precisazione che per determinare il centro di interessi occorre considerare tutti gli elementi che compongono le attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente dell'attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.
Il Tribunale di Brescia, nel decidere la posizione di un praticante avvocato italiano, cancellatosi dalla Cassa...