Sono state diramate dall’Inps, con circolare 12/2023, le aliquote contributive della Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995 e successive modificazioni, per il nuovo anno.
L’Inps fa presente che per il 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995, è pari al 33%, così come stabilito dall’art. 1, c. 79 L. 247/2007, come modificato dall’art. 2, c. 57 L. 92/2012.
Inoltre, sono in vigore le seguenti aliquote pari a:
0,50%, stabilita dall’art. 59, c. 16 L. 449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’art. 1, c. 788 L. 296/2006;
0,22%, disposta dall’art. 7. D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791 L. 296/2006;
1,31%, disposta dall’art. 15-quinquies, D.Lgs. 22/2015, introdotto dall'art. 1, c. 223 L. 234/2021.
Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:
aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’art. 1, c. 165 L. 232/2016;
aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’art. 59, c. 16 L....