Il dibattito in ordine all’irrinunciabilità al diritto all’astensione dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali di cui all’art. 2 L. 260/1949 continua a tenere banco e ad arricchirsi con nuove pronunce della Corte di Cassazione che hanno via via esteso il campo delle possibili deroghe.
Già da tempo, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il divieto di lavorare in occasione di tali festività non sia assoluto, potendo il lavoratore nell'esercizio della propria autonomia individuale esprimere il consenso a lavorare in tali giornate, come si ricava agevolmente dall’art. 5 L. 260/1949 che prevede una retribuzione aggiuntiva per i lavoratori che "prestino la loro opera nelle suindicate festività", sì da ammettere chiaramente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in tali giornate.
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta a precisare, con una serie di sentenze (vedasi, ad esempio, Cassazione civile sez. lav. 31.03.2021, n. 8958), che la rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali di cui all’art. 2 L. 260/1949 non deve necessariamente essere manifestata di volta in volta, ma può essere validamente inserita anche come clausola, di portata generale, nel contratto individuale di lavoro.
Da ultimo, la sentenza Cassazione Civile, sez. lav., 25.10.2021, n. 29907 ha riconosciuto che il diritto...