Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Gennaio 2024
Giudicato penale inefficace nel giudizio tributario
Dalla differenze tra processo penale e processo tributario in materia di presunzioni e di modalità di assunzione della prova, non può che discendere l’irrilevanza della sentenza penale definitiva nel giudizio tributario.
Il caso trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria riguardante le imposte Iva e Irap per le annate d’imposta 2004, 2005 e 2006. Ricorreva il contribuente deducendo la violazione del principio del ne bis in idem che impediva la contemporanea applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 74/2000 e di quelle previste dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. L’applicazione di 2 sanzioni nel caso di specie, secondo il contribuente, avrebbe violato senza ombra di dubbio la normativa nazionale e quella europea.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. Osservavano infatti i giudici tributari di primo grado che l’azione promossa da parte della contribuente era senza ombra di dubbio inammissibile, non potendosi contestare innanzi ai giudici tributari una violazione di merito come quella relativa alla violazione del principio del ne bis in idem. Il contribuente ricorreva alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Marche, rappresentando nuovamente la violazione del principio del ne bis in idem che a suo dire impedirebbe l’applicazione di 2 sanzioni.
I giudici tributari di secondo grado, con la sentenza 15.12.2023, n. 1033, rigettano la richiesta di riforma della sentenza di primo grado. Ma vediamo come i magistrati tributari arrivano alla decisione. Nel caso di specie osservano anzitutto i giudici tributari che al contribuente era stata applicata la sanzione...