Il giudice popolare, ai sensi dell’art. 1 L. 10.04.1951, n. 287, è il componente non togato nelle Corti d'assise, un organo giurisdizionale penale istituito per i reati di maggior gravità e allarme sociale, la cui competenza è disciplinata all'art. 37 L. 287/1951. Nello specifico, vengono trattati i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni e i reati di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale e istigazione al suicidio.
L'attività di giudice popolare è obbligatoria ed è parificata a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il lavoratore che viene chiamato a coprire tale figura ha diritto ad assentarsi dal lavoro, a mantenere la conservazione del posto, l’anzianità aziendale, le ferie ecc.
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il decreto di nomina e le certificazioni dell’Ufficio Giudiziario dalle quali risultano le sue presenze in udienza: il datore di lavoro non può opporsi all’assenza del lavoratore.
Il lavoratore si potrà quindi assentare per le sole ore dell’udienza o potrà chiedere di fruire di un congedo non retribuito fino alla conclusione del procedimento.
Retribuzione del lavoratore - Nel caso in cui il lavoratore decida di fruire di un congedo non retribuito, per l'intera durata del procedimento il datore non è tenuto a...