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Diritto
25 Agosto 2020
Giudizio di legittimità e liquidazione coatta amministrativa
È rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo l'improcedibilità delle domande proposte dai creditori prima dell'avvio della procedura concorsuale.
Come noto, in forza della sentenza dichiarativa di fallimento, che apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, a norma dell'art. 52 L.F., ogni credito anche se munito di diritto di prelazione, nonché ogni altro diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dalla Legge Fallimentare. In altri termini, con l'apertura della procedura concorsuale, i creditori del fallito diventano creditori concorsuali e possono realizzare il loro credito solo attraverso la procedura stessa. Tale principio vale ex lege anche per le ipotesi di liquidazione coatta amministrativa che, ai sensi dell'art. 80 e ss. del TUB, costituisce una procedura concorsuale e come tale è assoggettata alle disposizioni della Legge Fallimentare appena citate.
In particolare, proprio in tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 83, c. 3 del TUB prevede che, al termine previsto nel comma 1, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 22.05.2020, n. 9461, è tornata a pronunciarsi sulla procedibilità della domanda di risarcimento proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio di legittimità,...