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Diritto 30 Gennaio 2020

Giudizio interrotto per fallimento, individuare il “dies a quo“

La declaratoria determina automaticamente l’interruzione dei procedimenti in corso e impone alla parte interessata di provvedere alla riassunzione nel termine di 6 mesi. I requisiti della "conoscenza legale".

In seguito alla dichiarazione di fallimento di una società, il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore e altre fonti di informazione, comunica, senza indugio, ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate all’art. 93 L.F.; 2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, nonché 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Tale comunicazione, dunque, ha molteplici finalità, tra cui quella di far decorrere il termine per la riassunzione dei processi in corso alla data di declaratoria di fallimento i quali, in ragione dell’art. 43, c. 3 L.F., si interrompono ex lege per effetto della declaratoria medesima. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che ai fini dell’individuazione del dies a quo per la riassunzione, il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. Al fine del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza del processo specifico sul quale l'effetto interruttivo è in...

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