Il caso del titolo vantato nei confronti di un'impresa che fallisca nelle more della pronuncia: sarà necessario riassumere il procedimento nei diversi gradi del giudizio nei confronti della curatela e insinuarsi con riserva nel fallimento per il medesimo importo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, c. 2, n. 3) e 113-bis L.F., i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato, pronunciata prima della sentenza di fallimento, possono essere ammessi con riserva, con possibilità per il curatore o di chi vi abbia interesse di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Una volta passata in giudicato, sarà onere del curatore o della parte interessata chiedere al giudice delegato l'accoglimento definitivo della domanda o il suo rigetto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli articoli in parola devono essere interpretati estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento (così Cass.. Sez. III, ord., 8.04.2020 n. 7741). In altri termini, il principio per cui "nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 L.F., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione" (Cass., Sez. III, ordinanza 30.05.2019, n. 14768), vale anche nella contraria ipotesi in cui il...