L’art. 411 c.c., nel richiamare l’art. 349 c.c., stabilisce che l’Amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare deve prestare giuramento dinnanzi a quest’ultimo.
Il giuramento è il presupposto essenziale per l’effettiva assunzione dell’incarico dell’Amministratore e viene reso in udienza davanti il Giudice Tutelare.
Quest’ultimo informa il nominato Amministratore degli obblighi previsti dalla Legge, sottolineando l’importanza morale e giuridica del conferimento di tale incarico e lo invita a prestare giuramento ripetendo la formula di rito: “giuro di esercitare l’ufficio di Amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza”.
L’Amministratore di sostegno, pertanto, giura di adempiere al proprio incarico nell’interesse esclusivo del benessere del beneficiario operando con la diligenza del buon padre di famiglia.
Amministratore di sostegno per particolari ragioni d'urgenza