Un contribuente proponeva opposizione davanti al Tribunale contro l'avviso di addebito emesso nei suoi confronti dall'INPS per contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) omessi e relativi accessori, dopo un accertamento dell'Agenzia delle Entrate. L'INPS, costituito in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la giurisdizione appartenesse al giudice tributario.
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, a Sezioni Unite, (ord. 19523 del 23.07.2018) ha rilevato che la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (Cass. S.U. n. 15168/2010; Cass. S.U. n. 6539/2010; Cass. S.U. n. 7399/2007), come quella a mezzo cartella di pagamento di cui all'art. 24, c. 5 D.Lgs. n. 46/1999. Si doveva quindi dare continuità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non di quello tributario, la controversia sui diritti e obblighi di un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.
Tale principio deriva non solo dall'intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che l'art. 24 D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo) nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici...