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Diritto 26 Aprile 2022

Giurisdizione fra giudice tributario e ordinario: come districarsi?

Per la Cassazione (sent. 8465/2022), è onere del giudice tributario la questione della prescrizione su una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e non riguardante gli effetti “a valle” successivi.

Un contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale contro un’intimazione di pagamento fondata su cartelle per contravvenzioni al Codice della strada, per tasse automobilistiche e per tassa smaltimento dei rifiuti. L'opponente rilevava che, in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, la pretesa andava dichiarata estinta per intervenuta prescrizione. Costituitasi in giudizio, la Regione proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che fosse determinata la giurisdizione del giudice tributario. Nel ricordare una precedente pronuncia delle medesime Sezioni Unite (7822/2020), la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto in forza del quale nel sistema del combinato disposto degli artt. 2 D.Lgs. 546/1992, 49 e ss. D.P.R. 602/1973 e, in particolare, dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano...

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