Diritto privato, commerciale e amministrativo 23 Dicembre 2025

Giurisprudenza di rilievo in tema di mandato del Consulente del lavoro

La giurisprudenza, nel tempo, ha integrato le regole valide per la redazione del mandato professionale del Consulente del lavoro: di seguito si valutano 2 pronunce sul tema.

Il Consulente del lavoro è bene, se non indispensabile, come ogni altro professionista, che possa ab origine fondare il suo incarico su un mandato scritto ed esaustivo. Al di là delle varie fonti di riferimento, siano esse quelle generaliste, quale il Codice Civile, ovvero “interne” relative alla Categoria professionale, tra cui il Codice Deontologico, la giurisprudenza ha rilevato l’indispensabilità della corretta stesura del mandato. Tra le varie pronunce, a questo proposito, possono essere richiamate le seguenti: Cass. 24.01.2017, n. 1792 e Cass. 22.05.2019, n. 13828.

La prima pronuncia richiamata si esprime su un professionista diverso dal Consulente del lavoro (ingegnere) che aveva reso prestazioni professionali di consulenza ai fini di una certificazione, per le quali non era stato ricompensato dal cliente. Egli inizialmente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, revocato in prima istanza dal Tribunale di Gorizia, in ordine all’assenza del mandato (scritto). Su suo appello, anche la Corte di Trieste aveva poi rigettato le richieste di parte soccombente, poiché non erano emerse prove sufficienti rispetto all’attribuzione dell’incarico. Solo da ultimo, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo dell’ingegnere, il quale aveva denunciato “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione [...] per aver la Corte d’Appello ritenuto indimostrato l’affidamento dell’incarico professionale dedotto in lite, nonostante i testi (le cui dichiarazioni vengono riportate in ricorso) avessero confermato la presenza dell’ingegnere”, avvallata peraltro dalla presenza di fax ed e-mail.
La Cassazione, in ultima istanza, ha ricordato che il conferimento dell’incarico nei confronti del professionista può avvenire “in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività [...] potendo la prova dell’incarico professionale discendere pure da presunzioni [...]”. Nello specifico, “Nel caso di specie, al fine di dimostrare l’avvenuto conferimento dell’incarico, l’ingegnere [...] aveva prodotto due comunicazioni fax concernenti l’anno 2003 e una comunicazione mail datata 8.01.2004, inviate dalla [cliente, n.d.a.]”, in forma scritta. La sentenza, solamente dopo un articolato percorso in sede giudiziale, viene quindi cassata, rinviando a nuova decisione della Corte d’Appello.

La seconda pronuncia richiamata attiene invece al caso di un Consulente del lavoro, il quale in prima battuta aveva chiesto la condanna di una società cliente al pagamento dei compensi per le attività di consulenza del lavoro svolte dal 2005 al 2008, descritte nelle parcelle allegate. In quell’occasione la società cliente aveva proposto domanda riconvenzionale, tra le altre cose contestando gli importi richiesti, ma il Tribunale di merito, così come la Corte d’Appello, avevano rigettato entrambe le domande. Su ricorso del Consulente del lavoro, articolato in 13 motivi (solo alcuni di essi ritenuti fondati), si è poi espressa con ordinanza la Corte di Cassazione.
Per quanto qui di interesse, gli Ermellini hanno ricordato che “la parcella [rappresenta, n.d.a.] una semplice dichiarazione unilaterale del professionista”, mentre spetta al giudice ricostruire il quantum debeatur. Ulteriormente, l’ordinanza ha evidenziato come “fossero rimasti comunque non provati la natura precisa di tale incarico e il suo effettivo svolgimento (se non nei limiti della insufficiente prova testimoniale acquisita, ed in assenza di prova documentale)”, ricordando poi come “I giudici di secondo grado hanno tuttavia affermato che sarebbe occorsa una prova documentale per provare più specificamente i rapporti intercorsi fra le parti”.

In definitiva, la giurisprudenza, reiteratamente, ha evidenziato come la predisposizione, dall’origine, di un mandato scritto e completo in ogni sua parte, in particolar modo rispetto ai compiti e ai correlati compensi, risulti salvifico: tanto per “stoppare” sul nascere possibili liti, evitando percorsi perigliosi e articolati, quanto per dimostrare con sufficiente certezza, in un’eventuale sede giudiziale, l’esistenza e gli estremi dell’incarico.
Riassumendo, quando si parla di incarico professionale vale un antico detto: patti chiari (e scritti) e amicizia lunga!