Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo non vi è alcun dovere di provvedere ad accantonamenti per rapporti oggetto di giudizio e/o contestati
Il Tribunale di Modena, con l’interessante provvedimento del 20.09.2017, ha affrontato il tema della necessità di prevedere accantonamenti afferenti a somme non liquide, poiché oggetto di accertamento giudiziale. In particolare, nel caso di specie, due banche impugnavano il decreto con cui il Giudice delegato aveva autorizzato il riparto finale, all’uopo adducendo che (i) in spregio alle regole di diligenza e di prudenza, fossero state distribuite ai creditori non già flussi positivi del concordato in continuità diretta, bensì somme ricevute dalla società debitrice in forza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi oggetto di opposizione, e ciò senza effettuare alcun accantonamento, (ii) fossero stati autorizzati i pagamenti nonostante la violazione della par condicio creditorum in quanto il credito della banca impugnante, rivendicato come prededucibile, non era stato ritenuto tale e neppure si era provveduto ad effettuare un apposito accantonamento nonostante la pendenza del giudizio ordinario volto (anche) al riconoscimento di tale natura prededuttiva e (iii) non fosse stato fornito opportuno chiarimento circa la provenienza delle somme distribuite, dato che quanto riscosso dalle banche poteva essere solo destinato ai creditori concordatari e non ai costi della continuità, come invece in parte avvenuto.
A parere del Tribunale modenese, le predette censure circa la mancata previsione di...