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Diritto
14 Maggio 2020
Gli effetti dell'emergenza sulle procedure concorsuali
Nell'ambito dei numerosi interventi legislativi adottati in ragione dell'epidemia in corso, si presentano le misure in materia previste dall'art. 9 del Decreto Liquidità.
Le novità introdotte dal D.L. 8.04.2020, n. 23, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, entrato in vigore il 9.04.2020, hanno riguardato anche la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare, l'art. 9, c. 1 del provvedimento citato stabilisce che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 sono prorogati di 6 mesi.
Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze...