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Lavoro 24 Aprile 2023

Gli elementi essenziali del patto di non concorrenza

Limiti, portata e altri aspetti della pattuizione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro alla luce dell’art. 2125 c.c.

Ai sensi dell’art. 2125 c.c. è possibile stipulare il cosiddetto “patto di non concorrenza” tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Con tale accordo le parti stipulanti prolungano oltre la cessazione del rapporto di lavoro il divieto di concorrenza previsto nei confronti del lavoratore dall’art. 2105 c.c., in buona sostanza comprimendo la libertà di quest’ultimo di essere libero e muoversi nel mercato del lavoro. L’accordo, per espressa previsione normativa, deve essere stipulato in forma scritta ad susbtantiam e deve necessariamente prevedere i seguenti elementi essenziali: periodo di validità predeterminato, che rispetti i limiti di legge individuati dall’art. 2125 c.c., ossia 5 anni per le figure dirigenziali e 3 anni per i restanti lavoratori; limite di estensione territoriale appositamente previsto; limite di oggetto, ovvero di attività lavorativa soggetta a limitazione; apposito corrispettivo quale controprestazione dell’impegno alla non concorrenza. Per quanto riguarda il periodo temporale di validità, in presenza di superamento dei limiti la norma non prevede la nullità del patto bensì una riduzione automatica del periodo entro i limiti di legge. Per quanto riguarda il limite territoriale, il limite di oggetto e il corrispettivo, invece, non sono dalla norma consegnate expressis verbis specifiche indicazioni, rendendosi necessario ricorrere alla...

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