RICERCA ARTICOLI
IVA 18 Agosto 2026

Gli indennizzi alla scadenza dell’affitto non scontano l’Iva

L’indennizzo dovuto alla scadenza del contratto di affitto d’azienda ex art. 2561, c. 4, c.c. non è soggetto a Iva per mancanza del presupposto oggettivo, essendo ancorato all’universitas aziendale e alle sue vicende circolatorie.

L’indennizzo che l’affittuario di un’azienda deve corrispondere alla scadenza del contratto di affitto all’affittante, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2561 c.c., qualora non abbia conservato l’originaria efficienza del compendio aziendale, va ritenuto non soggetto a Iva per mancanza del presupposto oggettivo.Già la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.06.2024, n. 15776, ebbe a pronunciarsi sull’operatività dell’art. 19 e dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 che esclude dal presupposto oggettivo dell’Iva la cessione di aziende o di rami d’azienda. La fattispecie riguardava il regime Iva da raccordare all’indennizzo sui maggiori beni aziendali corrisposto alla scadenza di un contratto di affitto di azienda al cessato affittuario. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la cessione separata con fatturazione soggetta a Iva di singoli beni aziendali dovesse essere qualificata come cessione di azienda in virtù della loro aggregazione unitaria con il resto del compendio patrimoniale retrocesso all’affittante. L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, proceduto a riqualificare tale aggregato di beni assumendolo non in senso atomistico, ma come atto di “cessione di azienda”, recuperando l’Iva addebitata sulla cessione dei beni strumentali e merci. In ogni caso sottolineava ancora l’Agenzia delle Entrate che l’indennizzo in questione costituisce un elemento tipico dell’affitto di azienda, per cui in ogni caso ai sensi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.